http://www.omnimoto.it/magazine/11920/strada-scivolosa-anas-paga-i-danni-buche-sentenza-cassazione-terreno-asfaltoSì, questa sentenza interessa un po’ tutti gli utenti della strada; ma in particolare gli utenti deboli, ossia i motociclisti. Così esposti a buche e crateri e manutenzione carente delle strade italiane. E allora occhi puntati sulla sentenza del 17 aprile 2013, resa nota il 13 giugno, la numero 14856 della Cassazione (terza sezione civile), che risarcisce il conducente dei danni subiti per un incidente causato dall’asfalto scivoloso e bagnato. La società custode della strada (l’Anas in questo caso, ma chiariamo che potrebbe trattarsi - per situazioni analoghe - di un Comune o una Provincia, che trascurano incredibilmente i crateri) risponde anche se ha adottato tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo. Gli Ermellini hanno quindi confermato l’orientamento più recente e maggioritario, secondo cui l’Anas deve risarcire i danni provocati al conducente che subisce un sinistro a causa del manto stradale viscido e scivoloso: la responsabilità della società custode sussiste anche se se sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo.
Sonora sconfitta per l’Anas, che aveva impugnato la sentenza di secondo grado del Tribunale, il quale a sua volta aveva confermato l’esito di una sentenza del Giudice di Pace: tre batoste una dietro l’altra. Ora, i quattrini per il guidatore: non c’è un quarto grado... Sentite la Cassazione: “La responsabilità ex articolo 2051 del Codice Civile sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”.
Ma si può parlare di caso fortuito, ossia di un incidente inevitabile? Si può dire che l’Anas ha fatto il possibile per evitare l’evento? No, “essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Una sentenza che i motociclisti possono usare nel caso in cui una voragine li inghiotta o l’asfalto sia scivoloso: i gestori vengono inchiodati alle loro responsabilità, nonostante i continui appelli al secondo e terzo grado. Certo, occorre pazienza: non tutti i motociclisti hanno la possibilità di andare addirittura in Cassazione a combattere contro i giganti-gestori. E anche questo è un problema che andrà prima o poi affrontato, magari dal Governo Letta: è giusto che un cittadino debba sudare sette camicie per vedersi riconoscere un proprio sacrosanto diritto?